Ai docenti
Al personale ATA
OGGETTO: MODALITA’ DI FRUIZIONE DEI PERMESSI BREVI.
DISPOSIZIONI COMUNI DOCENTI/ATA
L’art. 16 del C.C.N.L dispone che, compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore.
Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.
I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell’anno scolastico per il personale A.T.A. mentre per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
PERSONALE DOCENTE
Il permesso breve spetta a tutti i docenti, sia che essi siano con contratto a tempo determinato, indeterminato, con orario intero o in stato di part time, o impiegati su spezzone orario.
Il numero di ore di permesso breve è commisurato al numero di ore settimanali d’insegnamento, questo significa che un docente con orario completo non potrà superare le 18 ore di permesso in un anno scolastico;
I permessi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione, devono avere una durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero e in ogni caso non possono superare le due ore (esempio se un docente il martedì ha 5 ore di lezione può al massimo richiedere 2 ore di permesso), mentre con una sola ora di lezione giornaliera non è possibile richiedere il permesso).
La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio e alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio.
ll recupero è regolato da una norma contrattuale contenuta nell’art. 16 comma 3 del C.C.N.L. scuola, in questa norma è scritto: “il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare il docente in permesso”.
E’ importante sapere che c’è l’obbligo contrattuale che impone, per il recupero di queste ore, la priorità di svolgerele nella stessa classe dove non sono state effettuate per effetto della fruizione dello stesso permesso breve, in modo da recuperare sul piano didattico le ore perse.
Un’altra norma contrattuale che attiene al recupero delle ore fruite per il permesso breve è quella che prevede, nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, una trattenuta stipendiale di una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate.
Per i docenti la fruizione del permesso potrà essere legittimamente rifiutata nel momento in cui il dirigente non potrà procedere con la copertura delle classi in cui l’insegnante dovrebbe essere in servizio con altri docenti della scuola.
PERSONALE ATA
Il limite annuale massimo dei permessi che possono essere richiesti e di conseguenza concessi, per anno scolastico, non può superare le 36 ore. La durata del permesso non può superare la metà dell’orario giornaliero ovvero 3 ore. La concessione dei permessi è subordinata alle esigenze di servizio.
DISPOSIZIONI COMUNI PER MODALITA’ DI RICHIESTA
I permessi brevi dovranno essere preventivamente richiesti attraverso la segreteria digitale.
Il personale ATA, oltre che alla Dirigente Scolastica per il visto di approvazione, dovrà
presentare la richiesta alla DSGA, e i recuperi saranno gestiti dal personale di segreteria.
Per poter fruire del permesso breve bisogna preventivamente rispettare la suddetta modalità di richiesta e acquisire il visto di approvazione del Dirigente Scolastico (per il personale Docente) e del DSGA e Dirigente Scolastico (per il personale ATA), senza il predetto visto autorizzativo l’assenza sarà considerata arbitraria.

Personale scolastico
Dirigente Scolastico