Circolare 348

Comunicazione N° 348: Programmazione ferie estive personale docente

Istanza da presentare tramite Segreteria Digitale entro il 30/06/2024

Personale scolastico

Al DSGA

Al Personale Docente

Albo-Sito web

OGGETTO: Ferie Anno scolastico 2023-24 personale docente

 

Si richiama e si riporta in Allegato, per comodità di consultazione, quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del comparto scuola 2006-2009 relativamente all’oggetto (art. 13) non modificato dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016-2018.

 

Alla luce di quanto esposto, si invita tutto il personale docente a produrre la propria richiesta di ferie a completamento dell’anno scolastico 2023-2024  entro il 30/06/2023,  presentando istanza attraverso Segreteria Digitale .

Si ricorda ai docenti che deve essere assicurata la disponibilità ad assumere servizio (reperibilità) fino al termine dei lavori relativi agli Esami di Stato.

 

Inoltre, si ricorda che la ripresa  delle attività  per il completamento dell’a.s.   2023-2024 è previsto per lunedì   26 agosto 2024 con l’espletamento degli esami di recupero dei debiti formativi  e le successive operazioni di scrutinio.

L’inizio delle attività per l’anno scolastico 2024-2025 è previsto, invece, dal 2 settembre 2024, cadendo di domenica la giornata del 1 settembre.

 

Si richiama l’attenzione su quanto stabilito al  comma  9 relativo  al personale  docente  e a non formulare richieste che siano in contraddizione con quanto stabilito in tale  comma.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ART.13 – FERIE

  1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.
  2. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937.
  3. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 2.
  4. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma 2.
  5. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori  alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.
  6. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
  7. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva il diritto alle ferie.
  8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.
  9. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.
  10. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica.
  11. In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.
  12. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto.
  13. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
  14. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
  15.  Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno scolastico.

 

 

 

 

 

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