Circolare 349

Comunicazione N° 349: programmazione Ferie estive personale ATA 2023-2024

Entro il 30 maggio 2024 tramite istanza su Segreteria Digitale

Personale scolastico

Dirigente Scolastico

Al DSGA

Al Personale ATA Albo-Sito web

 

OGGETTO: Richiesta ferie, festività soppresse e recuperi a.s. 2023/24 per il personale ATA

Al fine di consentire la predisposizione in tempo utile di un piano di ferie che risponda alle esigenze organizzative dell’istituto, si invita tutto il personale in indirizzo a presentare la richiesta di ferie estive per il corrente anno scolastico 2023/2024, improrogabilmente entro e non oltre il 30/05/2024;

CONSIDERATO   che le attività previste per la conclusione dell’anno scolastico 2023/2024 (recupero dei debiti formativi) e l’inizio dell’a.s. 2024-2025 necessitano di prevedere la piena funzionalità dell’edificio scolastico, almeno in alcune sue parti per l’accoglienza di studenti e docenti a partire dal 23 agosto 2024;

TENUTO CONTO  che il personale ATA a tempo determinato al 30/06/2023, deve usufruire delle ferie, dei riposi compensativi e delle festività soppresse entro tale data, in quanto non è permesso il pagamento;

Visto l’art. 13, comma 11 del CCNL 2006-09 riportato in allegato alla presente comunicazione, Visto il Contratto Integrativo d’istituto;

Visto il Piano Annuale delle Attività del Personale Ata;

 

S I    I N V I T A

 

  1. tutto il personale ATA con contratto a tempo determinato fino al 31/08/2024 e a tempo indeterminato a presentare formale richiesta di Ferie, Festività Soppresse da usufruire nel periodo dal 01/07/2024 – 31/08/2024;

 

  1. Si ricorda che i riposi compensativi (recuperi) andranno usufruiti prima delle ferie ;

 

  1. tutto il personale ATA con contratto a tempo determinato al 30/06/2024 è tenuto a presentare formale richiesta di Ferie, Festività Soppresse e Recupero da usufruire nel periodo 01/06/2024 – 30/06/2024.

 

Prima della conclusione degli Esami di Stato (prevista tra il 6 e 8 luglio) è richiesta la presenza di tutto il personale con contratto a tempo  determinato fino al 31/08/2024 e a tempo indeterminato.

Durante tale periodo potranno essere svolte anche attività legate ai corsi di recupero dei debiti formativi.

 

Durante il periodo estivo, a partire dal termine degli Esami di Stato 2024, per lo svolgimento delle attività ordinarie degli uffici e l’apertura dell’edificio scolastico dovrà essere assicurata la presenza di:

 

  • N° 2 Collaboratori Scolastici
  • N°2 Assistenti Amministrativi (di cui 1 addetto presso la segreteria didattica)

 

Per motivi di servizio citati in premessa, dal 23 al 31 Agosto 2024, causa lo svolgimento delle attività legate al recupero dei debiti formativi, programmate dal Collegio Docenti considerata anche la necessità di avere i locali scolastici perfettamente puliti e funzionanti, nonché la disponibilità dei laboratori, dovrà essere garantita la presenza delle seguenti unità:

 

  • N° 5 Collaboratori scolastici;
  • N° 3 Assistenti Amministrativi (di cui almeno uno addetto alla segreteria didattica);
  • N° 1 Assistente Tecnico per area;

Nella richiesta di ferie, tenendo presente quanto indicato nel CCNL, si deve tenere in considerazione quanto qui appresso riportato:

 

  • Gli Esami di Stato sono previsti a partire dal 19 giugno e fino, presumibilmente, al 8 luglio 2024 (la data finale effettiva verrà comunicata successivamente in base al calendario stilato dalle singole Commissioni di Esame) e potrà impegnare, a richiesta dei Presidenti di Commissione anche il sabato;

 

  • Eventuali ore di intensificazione saranno poste in pagamento e pertanto non si potrà richiederle a

 

  • Per le ore di straordinario (Art. 54, comma 4 CCNL 2006/09) “il dipendente può richiedere, in luogo della retribuzione il recupero di tali ore anche in forma di corrispondenti ore e/o giorni di riposo compensativo, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica … Le giornate di riposo a tale titolo maturate potranno essere cumulate e usufruite nei periodi estivi o di sospensione delle attività didattiche, sempre con prioritario riguardo alla funzionalità e alla operatività dell’istituzione ”

 

Si richiama l’attenzione su quanto stabilito ai commi 9 e 10 relativi, rispettivamente ai docenti e al personale ATA, e a non formulare richieste che siano in contraddizione con quanto stabilito in tali commi.

Di seguito si sintetizzano le principali esigenze di servizio previste per i periodi di interruzione di attività didattica estiva (elencate senza distinzioni tra i diversi profili).

Assistenti Amministrativi:

  • Operazioni connesse allo svolgimento degli esami di Stato;
  • Operazioni legate alla chiusura amministrativa dell’anno scolastico;
  • Operazioni legate al funzionamento amministrativo/contabile dell’Istituzione e al pagamento dei compensi accessori al personale;
  • Attività legate al piano estate

 

Collaboratori scolastici:

  • Copertura del servizio durante gli Esami di Stato;
  • Pulizia e manutenzione degli spazi per l’attività didattica e delle attrezzature dei laboratori;
  • Cura programmata e continuativa degli spazi esterni;
  • Copertura del servizio durante i gli esami di recupero carenze formative
  • Attività legate al piano estate

 

Assistenti Tecnici:

  • Copertura del servizio durante gli esami di stato
  • Manutenzione e riordino dei laboratori e delle attrezzature
  • Attività legate al piano estate Si ritiene utile sottolineare che:

 

  1. I periodi di ferie richiesti e regolarmente autorizzati potranno successivamente subire variazioni di date solo per gravi e documentati motivi. Non saranno ammessi rientri posticipati o anticipati, salvo che per esigenze di servizio con comunicazione scritta o via mail a cura del DS oppure del

 

  1. Il recupero di tutte le ore eventualmente risultanti a credito dovrà essere effettuato entro il 31 agosto 2024. Dopo tale data si procederà all’azzeramento di qualsiasi credito

 

  1. Per l’anno 2024 la chiusura della scuola si effettuerà nei seguenti giorni prefestivi estivi:

 

  • dal primo sabato dopo il termine degli esami di stato (presumibilmente a partire dal 8 luglio 2024), per tutti i sabati estivi fino all’ultimo sabato di agosto (in questo periodo il personale ATA in servizio usufruirà del giorno libero di sabato, nelle altre giornate effettuerà l’orario: 7,30-14,42).

 

  • Si sottolinea che la chiusura nella giornata di sabato 24 agosto 2024 potrà essere revocata in caso di imprescindibili esigenze di servizio legate allo svolgimento degli esami e degli scrutini per il recupero dei debiti formativi o per attività di preparazione degli ambienti scolastici;

 

  1. Prima della fruizione delle ferie dovranno essere esauriti gli eventuali riposi compensativi accumulati che si potranno usufruire a partire dal termine degli esami di stato.

 

  1. Dopo la richiesta delle ferie estive sarà predisposto il piano delle ferie tenendo in considerazione i seguenti elementi:
  • nel caso in cui tutto il personale di una qualifica richieda lo stesso periodo, sarà modificata la richiesta del /dei dipendente/i disponibile/i;
  • in mancanza di personale disponibile sarà adottato il criterio della rotazione annuale, tenendo in considerazione dei periodi usufruiti il precedente anno
  • Esigenze particolari, motivate per iscritto, saranno valutate singolarmente.

 

  1. I primi quattro giorni di ferie richiesti sono obbligatoriamente utilizzati come festività soppresse, se non già utilizzate.

 

  1. Eventuali variazioni alle attività o ai programmi previsti all’interno dell’Istituto scolastico che si renderanno necessari in virtù di esigenze legate alle modalità di avvio del prossimo anno scolastico 2024-2025 potranno comportare variazioni a quanto indicato nella presente

 

 

 

ART.13 – FERIE

  1. Il dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo al dipendente spetta la normale retribuzione, escluse le indennità previste per prestazioni di lavoro aggiuntivo o straordinario e quelle che non siano corrisposte per dodici mensilità.

 

  1. La durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi comprensivi delle due giornate previste dall’art. 1, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 1977, 937.

 

  1. I dipendenti neo-assunti nella scuola hanno diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma

 

  1. Dopo 3 anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato, ai dipendenti di cui al comma 3 spettano i giorni di ferie previsti dal comma

 

  1. Nell’ipotesi che il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun

 

  1. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

 

  1. Il dipendente che ha usufruito dei permessi retribuiti di cui all’art. 15 conserva il diritto alle ferie.

 

  1. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico.

 

  1. Le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno, la fruizione delle ferie è consentita al personale docente per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. Per il personale docente la fruibilità dei predetti sei giorni è subordinata alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti, salvo quanto previsto dall’art. 15, comma 2.

 

  1. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruite dal personale docente, a tempo indeterminato, entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività

 

In analoga situazione, il personale A.T.A. fruirà delle ferie non godute di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del DSGA.

 

  1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale A.T.A. può frazionare le ferie in più periodi. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31

 

  1. Qualora le ferie già in godimento siano interrotte o sospese per motivi di servizio, il dipendente ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime. Il dipendente ha, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non

 

  1. Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. L’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti

 

  1. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o per assenze parzialmente retribuite, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno

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